Con sentenza del 3 febbraio 2010 il Tribunale di Trento si è espresso in ordine all’opponibilità, nei confronti del creditore ipotecario procedente, del diritto di abitazione della moglie sul bene di proprietà dell’esecutato.
La pronuncia, pur non recentissima, si segnala per essere l’unico precedente italiano espressione di tale orientamento, riassunto dal seguente principio di diritto.
Il diritto di abitazione della moglie sul bene di proprietà dell’esecutato derivante da provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile al creditore procedente qualora sia sorto successivamente alla costituzione, sul medesimo bene immobile, di diritto di ipoteca in favore di quest’ultimo. Ne consegue che, in ipotesi siffatta, merita accoglimento l’opposizione promossa avverso l’ordinanza di vendita pronunciata dal giudice dell’esecuzione che, sulla base di un tale gravame, rechi un prezzo di vendita inferiore rispetto a quello dell’immobile in piena proprietà dell’esecutato.