Con sentenza n. 22654 del 19 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di contratto simulato e opponibilità dello stesso al fallimento.
Di seguito il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione: La condizione risolutiva di un contratto contenuta in una controdichiarazione può essere opposta al fallimento solo nell’ipotesi in cui abbia data certa anteriore al fallimento, che dimostri la formazione dell’atto prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell’atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato in contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato.
In particolare, evidenzia la Cassazione l’articolo 2704 c.c. prevede che la data della scrittura privata con sottoscrizione non autenticata non è considerata come certa e computabile nei confronti dei terzi se non dal giorno in cui sia stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dalla data in cui il contenuto della scrittura sia riprodotto in atti pubblici o dal giorno in cui si verifica un altro fatto che determini in modo certo l’anteriorità della formazione del documento.
L’art. 2704 c.c. non prevede un elenco tassativo con riferimento alla data della scrittura privata e della sua certezza nei confronti dei terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto idoneo a provare la data certa; tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale, però, non è ammessa con riferimento ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova della data certa.
Con riferimento alla simulazione negoziale, la Cassazione evidenzia come la stessa sia riconducibile ad uno schema procedimentale unitario, volto a sottrarre all’area della invalidità il risultato che le parti intendono conseguire, facendo corrispondere all’incontro di espressioni dichiarative idonee ad integrare un negozio valido, secondo l’ordinamento giuridico, un assetto di interessi – effettivamente voluto – diverso da quello riconducibile alla fattispecie legale utilizzata.
In particolare, tale procedimento si realizza attraverso una divergenza tra la validità del titolo dispositivo e gli effetti giuridici dallo stesso prodotti, che non implica affatto un “collegamento negoziale” tra distinti rapporti giuridici, né tanto meno plurime ed autonome manifestazioni di volontà integranti distinti negozi giuridici, unico, invece, essendo l’autoregolamento di interessi che le parti intendono attuare mediante il negozio simulato, cioè mediante l’accordo simulatorio previsto dall’articolo 1414 c.c., di cui è elemento essenziale l’effetto giuridico dissimulato.
Sul punto, continua la Cassazione, la controdichiarazione (che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione) non rientra nel novero dei contratti, o meglio è irrilevante se sia o meno contenuta in un atto negoziale, ma è un atto di riconoscimento o dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, nel caso della simulazione assoluta, o dell’esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti, nel caso della simulazione relativa, proveniente non necessariamente da tutte le parti del contratto simulato ma anche da una sola, da quella cioè contro il cui interesse è redatta
Nel caso di specie, l’opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell’articolo 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o contemporanea alla stipulazione dell’atto simulato; la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova “ex se” anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato.