In materia di violazione degli obblighi di antiriciclaggio, la Corte di Cassazione ha statuito che la confisca è opponibile alla banca creditrice ove la medesima non offra la dimostrazione positiva di aver fatto quanto necessario ad impedire che, attraverso la stipula del mutuo, ex se lecita, il contratto bancario non divenisse strumento di reimpiego di illecita ricchezza, secondo uno standard – valutato ex ante ed in concreto – parametrato alle circostanze della contrattazione.
In particolare, con la sentenza in esame sono stati delineati i limiti della buona fede e degli obblighi di adeguata verifica gravanti sulla banca. Quest’ultima, titolare del generale dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e di una “funzione sociale” attribuitale dalla normativa antiriciclaggio, non può limitarsi al rispetto formale delle prescrizioni espressamente contenute in norme di legge, bensì è tenuta ad integrare gli adempimenti richiesti, secondo regole cautelari commisurate al caso concreto, nei limiti di un apprezzabile sacrificio e della ragionevole esigibilità.