Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la banca deve produrre tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto in quanto documenti contabili analitici e quindi idonei a certificare in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute. Di conseguenza, nell’opposizione non assume alcuna rilevanza il c.d. saldaconto certificato ex art. 50 TUB. Nemmeno la banca può in proposito avvalersi – aggiunge ancora la sentenza – della clausola contenuta nel contratto di conto corrente, che dispone che i “i libri e le scritture contabili della banca fanno piena prova nei confronti del correntista”.
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