Con sentenza n. 17673 del 31 maggio 2022 la Corte di Cassazione (Presidente Manna, Rel. Cosentino) torna sul tema dell’opposizione a sanzioni Consob.
Nei propri precedenti orientamenti (Cassazione 16642/2005 e 8326/18), la Cassazione aveva avuto modo di affermare come, in tema di sanzioni amministrative Consob, il giudice dell’opposizione, in cui venga fatta valere la notifica tardiva della violazione, nell’individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di contestazione, deve valutare in modo unitario gli accertamenti della Consob ed il tempo impiegato anche rispetto alla loro complessità, ma non può sindacare l’opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale.
Con la presente sentenza la Cassazione ritiene di dover tornare e meglio precisare tale orientamento in materia di opposizione a sanzioni Consob.
Anzitutto, condividendo la ricostruzione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa quale giudizio a cognizione piena, la Cassazione ritiene di dover rivedere i limiti di valutazione dell’opportunità degli atti istruttori.
In particolare, al giudice va riconosciuto il potere di contestare, secondo una valutazione di opportunità, il protrarsi dell’attività istruttoria, laddove gli ulteriori atti di indagine siano collegati a precedenti già esaustivi ai fini dell’accertamento dell’illecito.
In altre parole, al giudice dell’opposizione a sanzioni Consob va riconosciuto il potere di sindacare l’irragionevole prosecuzione di una istruttoria inutile o divagante.
Tale sindacato deve in ogni caso:
- valutare gli ulteriori atti istruttori sulla base della loro utilità potenziale e non dei risultati che abbiano conseguito;
- tener conto della complessità della vicenda oggetto di accertamento e delle correlate responsabilità dei soggetti coinvolti, senza che l’efficacia delle indagini della Consob sia pregiudicata dalla parcellizzazione delle diverse contestazioni.