Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma secondo, n. 4), L.F., deve soltanto indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; sicché, in difetto della produzione di uno di essi il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. Sez. I, 12549/2017; Cass. Sez. I, 26639/2016).