L’art. 99 comma secondo n. 4) legge fall., a norma del quale il ricorso in opposizione allo stato passivo deve contenere, a pena di decadenza, l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, non comporta l’onere per l’opponente di
produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione.