Nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dall’articolo 99 della legge fallimentare sono inammissibili domande dell’opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, senza che possa trovare applicazione il principio dell’ammissiblità, nel giudizio di primo grado, entro il primo termine di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c., della mutatio di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.