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Giurisprudenza

Opposizione allo stato passivo: sulla mancata allegazione del decreto di esecutività

14 Marzo 2022

Andrea Bilotti, Associate, Dentons

Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2021, n. 21826 – Pres. Cristiano, Rel. Vannucci

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione molto dibattuta in giurisprudenza relativa alla mancata allegazione da parte dell’opponente del decreto di esecutività dello stato passivo impugnato.

Nel caso di specie, l’opponente, pur avendo formalmente prodotto il provvedimento del giudice delegato di accoglimento parziale della domanda di insinuazione, non aveva depositato il progetto di stato passivo, al cui contenuto il medesimo provvedimento aveva rinviato per il rigetto di detta domanda. Il Tribunale di Patti aveva quindi rigettato tale opposizione in quanto la mancata allegazione non aveva consentito all’organo giudicante di verificare nella sostanza il contenuto della decisione impugnata, le ragioni della dichiarata inopponibilità del credito alla curatela e lo stesso interesse dell’opponente, oltre che la fondatezza dei motivi dell’opposizione.

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte espone preliminarmente le argomentazioni a sostegno delle diverse tesi giurisprudenziali che sono state avanzate dalla stessa Corte di Cassazione nel corso degli ultimi anni. Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità, il precetto enunciato dall’art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. – ai sensi del quale l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata – «esprime un’esigenza comune a tutti i procedimenti di carattere impugnatorio […] sicché il precetto contenuto nella norma trova applicazione anche nel giudizio di reclamo avverso lo stato passivo del fallimento» (cfr. Cass. Civ. 6804/2012). Il secondo orientamento preso in esame, invece, non ritiene applicabile allo speciale procedimento camerale di cui agli artt. 98 e 99 l. fall. la disciplina del codice di rito dettata per l’appello nel giudizio ordinario di cognizione e, pertanto «la conoscenza del contenuto del decreto giudiziale impugnato in tale procedimento deve essere officiosamente acquisita dal giudice dell’opposizione mediante consultazione del fascicolo della procedura medesima (artt. 90 e 96, quarto comma, l. fall.)» (cfr. Cass. Civ. 23138/2020).

La Suprema Corte, nella sentenza in questione, aderisce a tale ultimo orientamento e cassa con rinvio al Tribunale di Patti, enunciando il seguente principio di diritto: «l’opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo di fallimento (art. 98, primo e secondo comma, l. fall.) ha natura di impugnazione di decisione dei giudice delegato alla procedura, di segno anche solo parzialmente negativo, di domanda di ammissione al passivo e il procedimento, incidentale alla formazione del passivo della procedura, che con essa si instaura ha la sua intera disciplina nell’art. 99 l. fall.: in tale procedimento non trova dunque applicazione la disciplina recata dagli artt. 339 e segg. cod. proc. civ. in tema di appello secondo il rito ordinario di cognizione e, in particolare, dall’art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. (dispositivo dell’obbligo per l’appellante di depositare copia autentica della sentenza appellata); con la conseguenza che nel caso di mancato deposito da parte dell’opponente di copia della decisione del giudice delegato (non rientrante fra i documenti da depositare, ovvero da indicare, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 99, secondo comma, n. 4), l. fall.) ritenuta indispensabile ai fini della decisione sull’impugnazione, il tribunale non potrà legittimamente definire l’opposizione con pronuncia, di rito ovvero di merito, fondata solo su tale omissione; dovendo, invece, sollecitare officiosamente la cooperazione delle parti costituite nell’acquisizione di tale atto ovvero, in alternativa, accedere direttamente al fascicolo d’ufficio della procedura per riscontrarne il contenuto».

Sempre la medesima Suprema Corte precisa, infine, che tale principio è applicabile, ove necessario ai fini della decisione sull’opposizione medesima, anche in caso di mancata allegazione da parte dell’opponente del progetto di stato passivo a cui il provvedimento impugnato rinvia.

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