Nella seduta di ieri, 06 dicembre, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge (C. 4305), già approvata, in un testo unificato, dalla 2a Commissione permanente del Senato e relativa alla modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
Viene in particolare eliminata la riduzione a metà, rispetto al procedimento ordinario, del termine di comparizione previsto ex art. 645 comma 2 c.p.c. in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si precisa inoltre che, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tali modifiche, l’art. 165, comma 1, c.p.c., debba interpretarsi nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.