Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Banca è tenuta a produrre ex art. 119 TUB tutti gli estratti conto dall’apertura del rapporto, anche anteriori ai dieci anni dall’annotazione di ciascuna operazione, non potendo la stessa esimersi invocando l’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili exart. 2220 c.c.
Nel caso di specie, la Banca ricorrente ha impugnato la pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, la quale aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata da un cliente dell’Istituto di credito.
La Banca ha contestato – tra i vari motivi – che l’onere in capo alla stessa di produrre gli estratti conto sin dall’apertura del rapporto ex art. 119 TUB dovesse essere rivisto alla luce dell’art. 2, comma 61, d.l. 225/2010 convertito in L. 10/2011. Detto articolo recita «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. […]». La ricorrente non ha mancato di evidenziare come tale disposizione si armonizzasse perfettamente con l’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art. 2220.
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato in quanto il comma 61 dell’art. 2, d.l. 225/2010 è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza Corte Cost. 5 aprile 2012, n. 78. La norma in questione, infatti, lede il canone generale della ragionevolezza delle norme, essendo intervenuta sull’art. 2935 c.c. in assenza di un’incertezza del dato normativo e ponendosi in contrasto con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, il quale, con riferimento alla prescrizione delle operazioni bancarie in conto corrente, individua nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.