Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, di tal che le difese con le quali opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso, non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni.
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un’inversione dell’onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono ilfondamento ex art 2697 c.c..
Qualora il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato “incombe all’attore dimostrare l’esistenza del diritto di credilo da lui fatto valere’’ (cfr. Cass. n.5458/93).
Inoltre “l’onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte, sorge in concreto, solo quando l’attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicchè la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell’avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall’onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).