Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2012) la Legge 29 dicembre 2011, n. 218, di modifica dell’art. 645 c.p.c. e di interpretazione autentica dell’articolo 165 c.p.c. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, è stata eliminata la riduzione a metà dei termini di comparizione per opposizione a decreto ingiuntivo (al secondo comma dell’articolo 645 c.p.c., infatti, sono state soppresse le parole: “; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”).
Altresì, è stato previsto che, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle modifiche, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile debba interpretarsi nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applichi, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.