Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione risolvo il conflitto di giurisdizione in ordine all’opposizione promossa dal fideiussore contro la cartella notificata dall’Amministrazione finanziaria per il mancato versamento, da parte del soggetto garantito, dei tributi dovuti.
Le Sezioni Unite affermando la giurisdizione del giudice ordinario, ricordano infatti che, pur se fra loro collegate, l’obbligazione principale e quella fideiussoria mantengono una propria individualità sia oggettiva che soggettiva, con la conseguenza che la disciplina della prima non può refluire sulla seconda, per la quale continuano perciò a valere le normale regole, comprese quelle sulla giurisdizione.