Nel giudizio di opposizione ex art. 195 T.U.F. contro le sanzioni amministrative applicate dalla Banca d’Italia o dalla Consob, alla persona fisica destinataria della sanzione ma non ingiunta del pagamento va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, che si concretizza tanto nella facoltà di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile, sub specie dell’intervento adesivo autonomo, nel giudizio instaurato dalla società.
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