Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte, analizzando il tema dell’opposizione a sanzioni Consob, ha confermato l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20929/2009, secondo cui “anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev’essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum”, tramite opposizione separata ovvero intervento di adesione (dando genesi, in quest’ultima opzione, ad un litisconsorzio facoltativo).
Laddove poi la Corte di merito abbia erroneamente negato la contemporanea legittimazione ad impugnare da parte dei funzionari aziendali, le impugnazioni proposte dalla società ingiunta non possono essere valutate autonomamente rispetto a quelle dei singoli (Cass. n. 14208/2012), dovendosi ritenere assorbite le censure proposte dalla società, nel senso che, nel giudizio di rinvio, con la partecipazione degli esponenti aziendali che hanno espresso la volontà oppositiva e della società, possa procedersi ad un nuovo esame della opposizione, il cui provvedimento conclusivo sia opponibile a tutte le parti del giudizio stesso (Cass. n. 19509/2013).