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Giurisprudenza

L’opposizione del terzo debitore contro l’ordinanza di assegnazione del credito configura un’opposizione agli atti esecutivi

21 Gennaio 2016

Ugo Malvagna

Cassazione Civile, Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21081 – Pres. Salmè – Est. Barreca

Di cosa si parla in questo articolo

L’opposizione del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., , è da qualificarsi non già come opposizione c.d. pre-esecutiva (ex art. 617, co. 1, c.c.) all’esecuzione promossa nei confronti del terzo, bensì come opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, co. 2 c.c.) del procedimento nel quale è emessa l’ordinanza stessa, quale atto esecutivo conclusivo del medesimo. La stessa va perciò proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l’ordinanza è stata pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza.

Poiché il vincolo di indisponibilità si estende fino all’importo precettato aumentato della metà, il giudice dell’esecuzione può emettere ordinanza di assegnazione entro questo limite. Quanto al terzo, lo stesso assume un obbligo di custodia non solo rispetto a quanto è obbligato a pagare al suo creditore al momento della notificazione del pignoramento o al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto a eventuali incrementi del quantum del debito realizzatesi nel lasso di tempo che corre tra la dichiarazione del terzo e l’udienza ex art. 543 c.p.c.; e ciò fino al limite fissato dall’art. 546 c.p.c.

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