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Giurisprudenza

OPS: se le informazioni sono fuorvianti risponde l’emittente verso chi ha sottoscritto

15 Maggio 2019

Gilda Avena

Cassazione Civile, Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 2654 – Pres. Cristiano, Rel. Bisogni

Di cosa si parla in questo articolo
OPA

In presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l’emittente, al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde, verso chi ha sottoscritto le azioni, del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato l’investimento sottoscrittore.

Il danno subito, da ragguagliare all’aggravio economico determinato dal comportamento dell’emittente, è quello prodotto dall’aver acquistato beni aventi un valore diverso ed inferiore rispetto a quanto le informazioni ricevute dall’acquirente avrebbero fatto ragionevolmente supporre.

Il Giudice, pertanto, dovrà determinare il valore che le azioni avrebbero avuto sul mercato a fronte di una corretta informazione conforme alla normativa di settore e applicabile ratione temporis e accertare, quindi, l’ammontare del danno come differenza fra prezzo di acquisto e tale valore ricostruito ex post.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Cassazione ha precisato che qualora il prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni contenga informazioni fuorvianti sulla situazione patrimoniale della società allora si configura una ipotesi di responsabilità precontrattuale ascrivibile alla mancata osservanza di disposizioni di legge (disciplina in tema di obblighi informativi) ed al più generale dovere del neminem laedere, desumibile dal principio generale di cui all’art. 2043 c.c., per cui l’agente ne risponde anche in caso di colpa. Il sottoscrittore, pertanto, ha diritto al risarcimento del danno consistente nella differenza fra prezzo di acquisto e prezzo che le azioni avrebbero avuto sul mercato a fronte di una corretta informazione.

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