1) L’articolo 6 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2008/11, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni rivolta tanto ad investitori al dettaglio quanto ad investitori qualificati, l’azione di responsabilità per le informazioni fornite nel prospetto può essere esercitata non solo dagli investitori al dettaglio, ma anche dagli investitori qualificati.
2) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/71, come modificata dalla direttiva 2008/11, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni di diritto nazionale le quali, nell’ambito di un’azione di responsabilità intentata da un investitore qualificato sulla base delle informazioni fornite nel prospetto, consentono, o addirittura impongono, al giudice di tener conto del fatto che tale investitore era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione economica dell’emittente dell’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni, in considerazione dei suoi rapporti con quest’ultimo e a prescindere dal prospetto, purché tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni analoghe previste dal diritto nazionale e non rendano, in pratica, impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale azione.