Pubblicata dal Consiglio notarile di Milano la Massima n. 208 del 31 maggio 2023 in materia di diritto di opzione e diritto di prelazione sull’inoptato in presenza di più categorie di azioni o quote.
Su tematiche affini si segnalano la Massima n. 206 del 30 Maggio 2023 sulla nozione di società quotate e di società diffuse e la Massima n. 207 del 31 Maggio 2023 in materia di approvazione delle assemblee speciali in caso di aumento di capitale non proporzionale.
Di seguito la Massima n. 208 che si pubblica anche in allegato comprensiva delle motivazioni del notariato di Milano.
In presenza di una pluralità di categorie di azioni o di quote, qualora sia aumentato il capitale sociale senza esclusione o limitazione del diritto di opzione (o di sottoscrizione ex art. 2481-bis c.c.), le azioni o quote di nuova emissione devono essere offerte in opzione a tutti i soci, per un numero di azioni o quote proporzionale alla rispettiva partecipazione, con priorità sulle azioni o quote della medesima categoria. Pertanto:
(i) in caso di emissione di un numero di nuove azioni o quote proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente, il diritto di opzione (o di sottoscrizione ex art. 2481-bis c.c.) ha ad oggetto esclusivamente le nuove azioni o quote della medesima categoria, mentre il diritto di prelazione sull’inoptato, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, c.c., ha ad oggetto (salvo diversa disposizione statutaria) le azioni inoptate, con priorità sulle azioni o quote della medesima categoria nei limiti della loro disponibilità;
(ii) in caso di emissione di un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente, il diritto di opzione (o di sottoscrizione ex art. 2481-bis c.c.) ha ad oggetto anzitutto le nuove azioni o quote della medesima categoria, nonché, per la parte corrispondente ai diritti di opzione eventualmente non soddisfatti in tal modo, le nuove azioni o quote della o delle altre categorie.
Lo statuto di s.p.a. non può limitare il diritto di opzione di una o più categorie di azioni negando la spettanza del diritto di opzione per le azioni di diversa categoria, ferma restando la possibilità che una simile limitazione venga disposta, di volta in volta, dalla deliberazione di aumento di capitale, nel rispetto della disciplina prevista dall’art. 2441 c.c.
È peraltro legittima la clausola statutaria (o la delibera assunta di volta in volta contestualmente alla delibera di aumento di capitale) che deroga al diritto di prelazione sull’inoptato, di cui all’art. 2441, comma 3, c.c.: (i) vuoi nel senso di circoscriverlo, per ciascun socio che ne faccia richiesta, alle sole azioni della medesima categoria di quelle sottoscritte nell’esercizio del diritto di opzione; (ii) vuoi nel senso di escluderlo del tutto, una volta scaduto il termine fissato per l’esercizio del diritto di opzione, in relazione a tutte le azioni inoptate di qualsiasi categoria. Analoga facoltà spetta alle s.p.a. con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, le quali possono quindi derogare al collocamento dei diritti di opzione non esercitati allo scadere del termine concesso per il diritto di opzione.
È altresì legittima la clausola statutaria (o la delibera assunta di volta in volta contestualmente alla delibera di aumento di capitale) che prevede che, in caso di esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato o comunque in tutti i casi di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, le azioni così sottoscritte assumano la natura di azioni della medesima categoria delle azioni detenute dal socio sottoscrittore o la natura di una determinata categoria di azioni, qualora il sottoscrittore non fosse già socio.