Con Risposta n. 426 del 22 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per la controllante, che non abbia esercitato l’opzione congiunta di tassazione per il consolidato fiscale, di sanare l’omissione avvalendosi dell’istituto della “remissione in bonis” ex art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2012.
Come chiarito nella Circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, la remissione in bonis è condizionata alla buona fede del contribuente, con ciò intendendosi che questo abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.
Per quanto attiene nello specifico il caso di opzione per il consolidato fiscale non correttamente esercitata, quindi, la possibilità di usufruire del beneficio della “remissione in bonis” è riservato ai contribuenti che abbiano comunque adottato comportamenti coerenti in ordine al calcolo della base imponibile consolidata ed alla liquidazione dell’IRES dovuta.