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Giurisprudenza

Patto commissorio e opzione put a scopo di garanzia

23 Maggio 2024

Mirta Morgese, Dottoressa di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. I, 25 marzo 2024, n. 7934 – Pres. De Chiara, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 25 marzo 2024, n. 7934, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile (Cons. Rel. Falabella), ha rigettato il motivo di ricorso fondato sulla presunta illiceità di un contratto parasociale (per violazione del divieto di patto commissorio) con cui veniva, tra l’altro, attribuito al socio finanziatore il diritto di cedere la propria intera partecipazione alla società (c.d. opzione put), comprensiva del pacchetto azionario attribuito in sede di conversione di un prestito obbligazionario convertibile, ad un prezzo predeterminato.

A detta della società ricorrente la pattuizione, in primo luogo, si sarebbe posta in contrasto con il divieto di patto leonino, consentendo al membro della compagine sociale di fuoriuscire dalla società ricevendo la maggior somma tra quanto conferito ed il valore attuale delle azioni al momento della cessione, sottraendo il conferimento dal rischio derivante dalla gestione sociale.

In secondo luogo, tale clausola avrebbe violato il divieto di patto commissorio, con la contestuale intestazione delle azioni e attribuzione dell’opzione di vendita. 

Entrambe le argomentazioni vengono sconfessate dalla Suprema Corte, la quale, in merito al divieto di patto leonino, ribadisce il suo orientamento circa la meritevolezza di tutela della convenzione con cui, in sede di finanziamento da parte del socio, a questi venga attribuita la facoltà, entro un certo termine, di ritrasferire la propria partecipazione ad un prezzo pari al valore del conferimento effettuato, oltre interessi e rimborso dei versamenti operati in favore della società.

Con riferimento al disposto dell’art. 2744 c.c., l’ordinanza conclude, sull’astratta possibilità, non percorribile nel giudizio in questione per via della non concreta allegazione di alcun profilo fattuale a sostegno, di ricondurre l’opzione put in favore del finanziatore ad una garanzia atipica elusiva del divieto di patto commissorio, nella misura in cui il creditore viene abilitato a consolidare, non esercitando l’opzione, l’acquisto della partecipazione avvenuto a scopo di garanzia.

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