La causa concreta di un patto parasociale avente ad oggetto un’opzione put, si palesa diversa da quella di uno strumento finanziario del mercato borsistico (cfr. art. 1, comma 2 ss., d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, T.U. dell’intermediazione finanziaria), avendo il fine pratico, sia pure mediante il meccanismo dell’opzione di rivendita o di riacquisto a prezzo fisso, di assecondare iniziative imprenditoriali specifiche, tutelate quali espressioni dell’autonomia negoziale privata ex artt. 41 Cost. e 1322 c.c., con il sorgere di reciproci diritti ed obblighi delle parti, al cui adempimento un contraente non può strumentalmente sottrarsi invocando ex post e secundum eventum un preteso insussistente contrasto con norme imperative.
Infatti, continua la Corte, il meccanismo tecnico-giuridico delle opzioni non è delimitabile solo all’interno dei derivati finanziari in ambito borsistico, ben potendo i patti parasociali contenere il medesimo meccanismo dell’opzione, ma limitati ai soci di una società, dei quali, in particolare come nella specie, l’uno funga da socio finanziatore garantito dal patto in questione.
Inoltre, l’opzione put non andrebbe ad alterare la posizione del socio nella società, né la struttura e la funzione del contratto sociale perché vi è semplicemente un trasferimento del rischio meramente interno fra un socio ed un altro socio.