In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell’art. 1352 cod. civ. la possibilità di dare all’intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento CONSOB n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova – altrimenti più difficile – dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere.
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