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Organi liquidatori delle imprese assicurative: fissate le nuove indennità

26 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento n. 120 del 24 maggio 2022, l’IVASS ha modificato il Provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017 sui criteri di determinazione delle indennità spettanti ai commissari liquidatori e ai componenti dei comitati di sorveglianza delle imprese assicurative in liquidazione.

In particolare, le modifiche riguardano l’art. 12 in materia di indennità variabili spettanti al presidente e ai componenti del comitato di sorveglianza, che vengono determinate rispettivamente, al 9% per il presidente e al 7,5% per i componenti del comitato. La percentuale di indennità variabile è calcolata sulla base di quella prevista per i commissari liquidatori.

La modifica va a sostituire la precedente determinazione al 10% del compenso del commissario liquidatore da ripartirsi in misura determinata tra tutti i componenti. Tale previsione consente di prevedere una remunerazione più elevata e adeguata all’impegno e alle responsabilità, pur non gravando eccessivamente sul ceto creditorio.

Inoltre, andando a modificare le modalità di calcolo dei compensi, l’IVASS individua la base di calcolo sugli importi riconoscibili al commissario all’interno del range minimo – massimo individuato dal Provvedimento Isvap 2509/2007, e non dal compenso riconosciuto in effetti al commissario. Ciò consente di riconoscere il merito di ogni componente e di evitare di imporre in modo automatico i risultati della valutazione dell’attività del commissario sul presidente e sui componenti del comitato.

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino dell’IVASS con applicazione in favore dei comitati in carica, tranne nel caso in cui siano già stati determinati i compensi finali e premiali.

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