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Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento: dal CNDCEC il nuovo Regolamento

15 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha inviato agli Ordini locali il nuovo schema del Regolamento degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC).

La nuova versione del Regolamento, che integra e aggiorna quella pubblicata nel mese di maggio 2016, approfondisce alcuni aspetti della disciplina recata nel d.m. n. 202/2014 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento) e recepisce alcune indicazioni emerse dalle prassi dei singoli OCC.

Il nuovo Regolamento si compone di 19 articoli e di due allegati:

  • il Codice Etico, a cui il gestore ha l’obbligo di conformarsi nell’espletamento della propria attiività (all. A),
  • il procedimento per l’applicazione delle sanzioni e l’individuazione dei criteri di sostituzione dei gestori, predisposto ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 202/2014 (all. B).

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo del referente, specificandone le funzioni, le incompatibilità, la nomina e la durata dell’incarico: a titolo d’esempio, in relazione a tale ultimo profilo, si è previsto che la cessazione del referente per scadenza naturale dell’incarico produce effetto dalla nomina del nuovo referente successivamente all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine (art. 6).

Con riferimento, infine, all’aspetto alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese è stato chiarito che, salvo differente accordo con il debitore, l’OCC può valutare l’opportunità che sia versato dal debitore un acconto sul compenso complessivo e che, in ogni caso, il compenso sia dovuto indipendentemente dall’esito delle attività svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il CNDCEC evidenzia che il Regolamento è un modello che gli OCC sono liberi di adottare o meno: le previsioni del Regolamento potranno essere applicate dai singoli OCC tenendo in considerazione le effettive esigenze correlate alla dimensione, alla struttura e all’organizzazione interna dell’Ordine Territoriale di riferimento.

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