Banca d’Italia comunica in data 26 febbraio la modifica delle proprie precedenti note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023, concernenti l’attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.
In particolare, all’esito della pubblica consultazione avviata in pari data, ha esteso le indicazioni degli Orientamenti EBA in materia di de-risking anche agli intermediari vigilati non direttamente destinatari, tra cui gli intermediari ex art. 106 TUB (società fiduciarie, soggetti eroganti micro-credito, Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane).
Più nel dettaglio, l’ambito soggettivo di applicazione delle Note è stato esteso ai soggetti di cui alle lettere da l) a o) delle note n. 34 e 35, ovvero:
l) agli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, incluse le società fiduciarie;
m) ai soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’art. 111 del TUB;
n) a Poste Italiane S.p.A., per l’attività di bancoposta;
o) a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.