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Orientamenti sul de-risking: inclusi anche gli intermediari vigilati non direttamente destinatari

26 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia comunica in data 26 febbraio la modifica delle proprie precedenti note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023, concernenti l’attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.

In particolare, all’esito della pubblica consultazione avviata in pari data, ha esteso le indicazioni degli Orientamenti EBA in materia di de-risking anche agli intermediari vigilati non direttamente destinatari, tra cui gli intermediari ex art. 106 TUB (società fiduciarie, soggetti eroganti micro-credito, Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane).

Più nel dettaglio, l’ambito soggettivo di applicazione delle Note è stato esteso ai soggetti di cui alle lettere da l) a o) delle note n. 34 e 35, ovvero:

l) agli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, incluse le società fiduciarie;

m) ai soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’art. 111 del TUB;

n) a Poste Italiane S.p.A., per l’attività di bancoposta;

o) a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

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