Con risposta n. 155 del 24 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale e pagamento IVAFE con riferimento al Peer to peer lending (P2P Lending).
In particolare, nel caso di specie, gli investimenti sono stati su piattaforme di P2P Lending che non sono gestite da intermediari finanziari di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, ovvero iscritti all’albo o istituti di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzati dalla Banca d’Italia.
L’Istante, infatti, rappresenta di aver effettuato nel 2020 investimenti su quattro piattaforme di P2P Lending gestite da soggetti diversi da quelli indicati alla citata lettera d-bis) la cui operatività avviene per il tramite anche di conti aperti presso due istituti di pagamento esteri.
Pertanto, evidenzia l’Agenzia, i proventi derivanti dai predetti investimenti in P2P Lending concorreranno alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio fiscale, tenuto conto che per l’effettuazione degli investimenti in P2P Lending attraverso le predette piattaforme, l’Istante detiene anche dei “conti” all’estero, che dovranno esse indicati nel quadro RW, indipendentemente dalla circostanza che la piattaforma sia italiana o estera o che il finanziamento sia erogato a soggetti italiani o esteri.
Tali rapporti devono essere indicati nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche utilizzando il codice “14” relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria” e il codice dello Stato estero presso il quale è detenuto il conto.
Con riferimento all’IVAFE, la stessa sarà dovuta limitatamente gli investimenti effettuati sulla piattaforma estera che, “permette, anche, di cedere o comprare le proprie “quote” di finanziamento successivamente alla prima sottoscrizione”, in quanto prodotti finanziari. In particolare, il valore da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’IVAFE dovuta per le “quote di finanziamento” acquistate sul mercato secondario è il valore nominale e non il costo di acquisto.