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Pacchetto europeo antiriciclaggio: le raccomandazioni del Garante europeo della privacy

29 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 dicembre 2021, il parere del Garante europeo della protezione dei dati sul pacchetto di proposte legislative in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Sul punto il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) valuta positivamente gli obiettivi perseguiti dal suddetto pacchetto legislativo, ossia rendere più efficace il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in particolare tramite una maggiore armonizzazione delle norme applicabili e una vigilanza rafforzata a livello dell’UE, anche con l’istituzione dell’Autorità europea per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, al fine di garantire la conformità ai principi di necessità e proporzionalità e ai fini di una maggiore certezza del diritto per i soggetti obbligati in merito ai loro doveri, il GEPD formula alcune osservazioni e raccomandazioni.

In particolare, sottolinea il GEPD, il pacchetto legislativo antiriciclaggio dovrebbe individuare le categorie di dati personali che i soggetti obbligati devono trattare per adempiere gli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, invece di lasciare sistematicamente questa specificazione alle norme tecniche di regolamentazione, nonché descrivere meglio le condizioni e i limiti del trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli riguardanti condanne e reati penali.

ll pacchetto legislativo antiriciclaggio dovrebbe specificare quali tipi di categorie particolari di dati personali dovrebbero essere trattati dai soggetti obbligati, tenendo conto dei principi di necessità e proporzionalità, considerando le differenti attività e misure da adottare (identificazione, adeguata verifica della clientela, segnalazione alle unità di informazione finanziaria o UIF) e la finalità specifica perseguita (ossia il contrasto del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo). In particolare, il GEPD ritiene che non debba essere permesso il trattamento dei dati personali relativi all’orientamento sessuale o all’origine etnica.

In merito ai registri dei titolari effettivi, il GEPD:

  • valuta positivamente l’obbligo a carico degli Stati membri di notificare alla Commissione l’elenco chiuso delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione nonché delle categorie di soggetti obbligati cui è concesso l’accesso ai registri dei titolari effettivi. Tuttavia, invita il legislatore a specificare che l’accesso a tali registri da parte delle autorità fiscali e degli organi di autoregolamentazione dev’essere limitato alla finalità della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e quindi essere autorizzato esclusivamente a tal fine;
  • in relazione all’accesso del «pubblico» ai registri dei titolari effettivi, il GEPD ribadisce la propria posizione precedente, ossia che non sono state ancora accertate con chiarezza la necessità e la proporzionalità di un tale accesso generalizzato a fini di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. In linea di principio, tale accesso dovrebbe essere limitato alle autorità competenti incaricate di far rispettare la legge e ai soggetti obbligati quando adottano misure di adeguata verifica della clientela.
  • per quanto riguarda le fonti di informazione per l’adeguata verifica della clientela, compresi gli elenchi di controllo, il pacchetto legislativo antiriciclaggio dovrebbe specificare in particolare in quali casi i soggetti obbligati devono poter accedere a tali elenchi. A tale proposito il GEPD invita il legislatore a considerare se tale accesso agli elenchi possa essere consentito soltanto in caso di rischio elevato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
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