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IVA

Pacchetto ViDA: la riforma dell’IVA nell’era digitale

25 Marzo 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 25 marzo 2025 il pacchetto normativo “L’IVA nell’era digitale” (anche noto come riforma “ViDA – VAT in the Digital Age), contenente la Direttiva che modifica la Direttiva IVA, ed un Regolamento volto a modificare il regolamento sugli accordi di cooperazione UE in materia di IVA.

Più nel dettaglio, il pacchetto ViDA si compone dei seguenti testi normativi oggi pubblicati:

  • la Direttiva (UE) 2025/516 dell’11 marzo 2025 che modifica la Direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale
  • il Regolamento (UE) 2025/517 dell’11 marzo 2025, che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA, necessari per l’era digitale

Le modifiche proposte per adeguare l’IVA all’era digitale, incluse nel pacchetto ViDA pubblicato in GU UE, sono, in estrema sintesi:

  • un nuovo sistema di comunicazione digitale in tempo reale basato sulla fatturazione elettronica
  • un aggiornamento delle norme in materia di IVA per l’economia delle piattaforme 
  • una registrazione unica ai fini dell’IVA per le imprese che vendono ai consumatori in tutta l’UE
  • il regime del “fornitore presunto”, applicabile dal 01 gennaio 2030 alle piattaforme digitali, per cui saranno responsabili della riscossione e della trasmissione dell’IVA per conto dei fornitori che non lo fanno direttamente; tale previsione opererà quando il fornitore effettivo non comunichi il proprio numero di identificazione IVA, dichiarando altresì al gestore del marketplace l’intenzione di addebitare l’imposta
  • una maggiore flessibilità, per consentire agli Stati membri di gestire i propri sistemi di fatturazione (anche con software propri)
  • reintroduzione, a certe condizioni, delle fatture periodiche

Quanto ai termini di entrata in vigore, la Direttiva distingue:

  • le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’art. 1, punti 2) e 3), possono essere applicate dagli Stati membri dal 14 aprile 2025
  • le disposizioni normative necessarie per conformarsi all’art. 2, dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2026, e si applicheranno a decorrere dal 01 gennaio 2027
  • le disposizioni normative necessarie per conformarsi all’art. 3, dovranno essere attuate entro il 30 giugno 2028, e si applicheranno dal o1 luglio 2028
  • le misure necessarie per conformarsi all’art. 3, punto 1), dovranno essere attuate non prima del 1o luglio 2028, ma non oltre il 1o gennaio 2030
  • le disposizioni normative necessarie per conformarsi all’art. 4, dovranno essere attuate entro il 30 giugno 2029, e si applicheranno a decorrere dal 01 luglio 2029
  • le disposizioni normative necessarie per conformarsi all’art. 5, dovranno essere attuate entro il 30 giugno 2030, e si applicheranno a decorrere dal 01 luglio 2030.
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