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Pagamento addizionale IRES per enti creditizi, finanziari e assicurativi: istituito il nuovo codice tributo

23 Aprile 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione N. 42/E del 23 aprile 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.

Tale norma prevede infatti che “In deroga all’articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l’aliquota di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali (…)”.

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, dell’addizionale all’IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi, è stato quindi istituito il codice tributo “2025” denominato “Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – art. 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133”.

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