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Giurisprudenza

Il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario

14 Giugno 2011

Cassazione Civile, sez. I, 31 marzo 2010, n. 7949

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 43 R.D. n. 1736 del 1933, disponendo che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l’adempimento del pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile dettata dall’art. 1992 cod. civ., sia dal disposto del diritto comune delle obbligazioni di cui all’art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua in buona fede il pagamento in favore del creditore apparente. E ciò nel senso che, nel caso di assegno non trasferibile, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato a riceverlo non è liberata dall’obbligazione finché non paghi all’ordinatario esattamente individuato, ovvero al banchiere suo giratario per l’incasso, a prescindere dalla sussistenza di una colpa nell’errore d’identificazione del prenditore. Il pagamento dell’assegno bancario non trasferibile effettuato in violazione di quanto prescritto dall’art. 43 da luogo, pertanto, a responsabilità ex art. 2043 c.c. della banca trattaria nei confronti del beneficiario dell’assegno.

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