Con ordinanza n. 22849 del 14 agosto 2024 (Pres. Terrusi, Rel. Caiazzo) la Cassazione si è pronunciata in materia di responsabilità della banca, in caso di pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario.
In particolare, ha stabilito che deve essere considerato negligente il comportamento dell’intermediario che paghi a seguito dell’esibizione di un solo documento di riconoscimento (in questo caso, la patente), con caratteristiche tali da farne sospettare la falsità.
Ha ritenuto inoltre che «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente»,
I fatti di causa coinvolgevano un noto ente creditizio il quale aveva disposto il pagamento di un assegno emesso da società assicuratrice, non avvedendosi del fatto che chi aveva ricevuto il pagamento non era il beneficiario, e tanto a causa della falsificazione del documento di riconoscimento presentato.
La Cassazione ricorda che la responsabilità dell’intermediario è disciplinata nell’art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736/1993, per cui «colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento».
Due orientamenti giurisprudenziali interpretano la norma in modo diametralmente opposto: in base al primo essa deroga alle regole di imputazione dell’inadempimento ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c; in base al secondo, la norma risponde ai normali criteri di imputazione della responsabilità contrattuale.
Secondo le Cass. SS.UU., che l’hanno avvallato, tale ultimo orientamento è preferibile per la maggiore coerenza con la natura contrattuale dei rapporti intercorrenti tra l’emittente l’assegno e l’intermediario (Cass. SS.UU. 12477 e 12478/ 2018).
Tanto premesso, la Suprema Corte riconosce la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di merito, che al medesimo aveva aderito, e pertanto, ha valutato la sussistenza della responsabilità contrattuale dell’intermediario sulla base della diligenza rafforzata richiesta dall’art. 1176 c.c. per l’operatore professionale. Dalla carenza del comportamento dell’intermediario di fronte a tale parametro trae che l’esibizione della copia di un singolo documento, (la patente) praticamente illeggibile e con un’immagine di scarsa qualità, in un comune peraltro diverso da quello di asserita residenza, avrebbero dovuto mettere in allarme l’intermediario.
Rileva tuttavia, infine, che al danno ha concorso anche la colpa dell’emittente danneggiato, che aveva spedito l’assegno per posta: tale fatto lo espone «ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore».
Cassa pertanto la sentenza impugnata.