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Giurisprudenza

Pagamento di titolo “non trasferibile” a presunto legittimato cartolare

25 Ottobre 2016

Donato Giovenzana, Legale d’impresa

Corte d’Appello di Roma, Sez. II, 17 giugno 2016, n. 3913

Per i Giudici di seconde cure capitolini, vista la sentenzan. 127121/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione , secondo cui “Ia responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito l’incasso, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933 n° 1736), in caso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha -nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbia sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante opernionc, di far si che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso”, proprio in ragione dell’acclarata natura contrattuale della responsabilità oggetto di causa,la disciplina applicabile è quella dell’art. 1218 c.c., che pone a carico del debitore, per il solo fatto dell’inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che qualunque sia stata la causa dell’impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore.

Non solo, secondo la Corte d’Appello romana, perchè l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo opposto da altri all’esatto adempimento.

La richiamata responsabilità delle banche, ex art. 43 l. a., così delineata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – che consente la possibilità per l’operatore bancario di offrire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. -, non permette, ad avviso dei Giudici capitolini, di prestare adesione a quell’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione a sezioni semplici che, anche di recente, ha sostenuto che il banchiere è responsabile in ogni caso per il solo fatto del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato a persona diversa dal prenditore, atteso che l’esistenza del comma 2 dell’art. 43 l.a. non avrebbe senso se non prescrivesse qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla diligente identificazione del soggetto presentatosi per la riscossione del credito, dal momento che tale obbligo e già previsto in linea generale dall’art. 1992 c.c. per i titoli di credito con legittimazione variabile e dal principio di diritto comune delle obbligazioni contenute nell’art. 1189 c.c., che libera il debitore che esegua secondo buona fede il pagamento in favore del creditore apparente.

Tale indirizzo giurisprudenziale, secondo la Corte capitolina, non può essere condiviso, in quanto introduce una responsabilità oggettiva estranea ai principi regolatori della responsabilità contrattuale.

Resta ovviamente fermo che la prova liberatoria offerta dalla banca negoziatrice deve essere valutata con particolare rigore e lo stato soggettivo di buona fede non può essere considerato di per sé solo idoneo ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, essendo a tal fine necessaria, per converso, la prova, da parte del debitore, che l’inadempimento stesso sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa oggettivamente non imputabile all’obbligato, situazione, quest’ultima, non riconducibile alla mera condizione psicologica (di buona fede) del debitore e rapportabile invece all’impegno di cooperazione che, tenuto conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso concreto (nonchè delle qualità soggettive del debitore), l’obbligato stesso e tenuto ad esplicare.

Conclusivamente, la Corte d’Appello romana, nel caso in esame, ha escluso che la Banca negoziatrice (i.e. Poste) avesse fornito la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c. poichè la valutazione della responsabilità della stessa sussiste anche per semplice colpa lieve, tenuto conto del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c. e delle circostanze del caso concreto, con la conseguenza della responsabilità di Poste per aver consentito l’abusivo incasso dell’assegno.


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