L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 456918 del 23 dicembre 2024, ha definito l’Ufficio della struttura centrale dell’Agenzia cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme sulla transazione fiscale, di cui all’art. 63, c. 2, CCII, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
A parziale modifica delle Disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione
dei debiti, rese con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 21447/2024, a far data dal 1° novembre 2024, per le proposte di transazione fiscale aventi
ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 63 CCII, l’adesione alla proposta, ai sensi del comma 2, quarto periodo, del medesimo articolo, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio Crisi di impresa, istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d’impresa di cui fa parte, nell’ambito della Divisione Contribuenti.
L’Agenzia ricorda con atto n. 330807/2024 del Direttore dell’Agenzia, è stato costituito, nella Divisione Contribuenti, il Settore Coordinamento contenzioso, riscossione e gestione crisi d’impresa articolato nei seguenti uffici:
- Ufficio Coordinamento gestionale e processuale del contenzioso
- Ufficio Tutela del credito
- Ufficio Crisi d’impresa.