Con parere del 28 agosto 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto in ordine al quesito se, qualora una s.r.l. preveda nel proprio atto costitutivo la nomina di un organo di controllo monocratico ai sensi del primo comma dell’articolo 2477 codice civile (nomina volontaria) oppure sia tenuta alla nomina di un organo di controllo monocratico ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo (nomina obbligatoria), sia possibile, ovvero doverosa, la nomina di un sindaco supplente.
Sul punto il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che, sia nel caso di previsione volontaria dell’organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest’ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti.