L’EBA ha pubblicato un parere, rivolto alla Commissione Europea, in materia di definizione del perimetro degli istituti di credito. In particolare, il parere riguarda i diversi approcci degli Stati membri dell’UE all’interpretazione della definizione di “istituti di credito” data nel Regolamento sui Requisiti di Capitale (CRR). Il parere si basa su un report, anch’esso pubblicato il 27 novembre, in cui l’EBA riassume i risultati di uno studio approfondito, incentrato sull’interpretazione della locuzione “istituto di credito” e sul trattamento prudenziale di quegli enti, stabiliti nell’UE, che svolgono attività di intermediazione creditizia ma non sono “istituti di credito”.
Un “istituto di credito” è definito nel CRR come una “impresa la cui attività consiste nell’accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto”.
Nel parere, l’EBA osserva che tra le interpretazioni date dagli Stati membri dell’UE alla locuzione “istituto di credito” vi è un grado di variazione, dovuto alla mancanza di una definizione dei termini chiave, quali “deposito” o “altri fondi rimborsabili”. Nonostante non sia chiaro se queste variazioni siano, in concreto, sostanziali per quel che riguarda il numero e le tipologie di enti classificati come “istituti di credito” negli Stati membri, l’EBA sollecita la Commissione a valutare l’eventualità di fornire chiarimenti circa la definizione di “istituto di credito” alla luce del peso attribuito al termine, per esempio, nel definire l’ambito degli enti sottoposti alla Direttiva sugli schemi di garanzia dei depositi (DGSD), la Direttiva sul recupero e la risoluzione bancaria (BRRD) e il Meccanismo unico di supervisione (SSM).
L’EBA osserva, inoltre, che vi sono notevoli variazioni tra gli Stati membri circa il trattamento prudenziale degli enti stabiliti all’interno dell’Unione che svolgono attività assimilabili a quelle svolte dalle banche nell’ambito dell’intermediazione creditizia, ma che non sono soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti ai sensi delle misure dell’Unione Europea in materia. L’EBA sollecita la Commissione a condurre o avviare un’ulteriore analisi del settore per determinare l’opportunità di avanzare proposte legislative a livello dell’Unione in relazione ad alcuni o a tutti questi enti.