Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2025, due regolamenti delegati sul contenuto delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attività, anche note come ART, nonché in prestatori di servizi per le cripto-attività, anche note come CASPs.
I regolamenti delegati, in particolare, sono i seguenti:
- Regolamento delegato (UE) 2025/413, che integra il MICAR per quanto riguarda le RTS sul contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività (ART)
- Regolamento delegato (UE) 2025/414, che integra il MICAR per quanto riguarda le RTS sul contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un prestatore di servizi per le cripto-attività (CASPs)
Conformemente all’art. 41, par. 1, e all’art. 83, par. 1, del MICAR, l’acquirente di partecipazioni qualificate in un emittente di un ART, o in un CASPs, deve presentare all’autorità competente le informazioni dettagliate necessarie per la valutazione prudenziale del progetto di acquisizione, sia al momento della notifica di tale progetto di acquisizione, che dell’aumento della partecipazione qualificata.
Poiché le informazioni della notifica presentata dall’acquirente devono essere veritiere, accurate, complete e aggiornate, dal momento della presentazione della notifica fino al completamento della valutazione da parte dell’autorità competente, l’acquirente deve informare l’autorità competente in merito a qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella notifica.
Quanto al contenuto delle informazioni da presentare alle Autorità, queste dovranno includere, in entrambi i casi (acquisto di partecipazioni in emittenti token o in prestatori di servizi cripto):
- Informazioni generali relative al candidato acquirente
- Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica
- Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica
- Informazioni che devono essere presentate dalle persone che acquisiscono una partecipazione qualificata indiretta nel soggetto interessato
- Informazioni sulle persone che dirigeranno l’attività del soggetto interessato
- Informazioni relative al progetto di acquisizione
- Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanza
- Informazioni relative al finanziamento del progetto di acquisizione
- Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20%
- Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 20% ma inferiori al 50%
- Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate superiori al 50%