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Partecipazioni in società di persone fallita e regime forfetario

23 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 422 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario) con riferimento alla detenzione di partecipazioni in società di persone fallita.

Nel caso di specie, l’istante, socio accomandante di una s.a.s., dichiarata fallita, chiede se il possesso di tale partecipazione costituisca causa ostativa all’accesso al regime forfetario.

Con la pronuncia di fallimento, l’attività d’impresa si arresta e i beni aziendali sono liquidati per soddisfare i creditori.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 104 del Regio Decreto n.267/1942, è possibile una continuazione dell’attività d’impresa quando questo sia funzionale ad una migliore liquidazione dell’azienda.

Tale continuazione è possibile sia contestualmente alla dichiarazione di fallimento sia in una fase successiva, su impulso del comitato dei creditori che si sia espresso favorevolmente.

Ai sensi dell’art. 183, commi 2 e 3 del TUIR, il reddito del fallimento viene determinato attraverso la differenza tra il residuo attivo che risulti al termine della procedura concorsuale e il patrimonio netto all’inizio della procedura.

Ai sensi dell’art. 118 del richiamato Regio Decreto n.267/1942, nel caso in cui il fallimento si chiuda per avvenuto esaurimento dell’attivo, non permane un residuo attivo da restituire al soggetto fallito, né reddito d’impresa ascrivibile alla procedura concorsuale.

Nel caso in cui la procedura concorsuale venga chiusa con l’integrale soddisfacimento dei creditori, il residuo torna nel patrimonio del soggetto fallito.

In questa situazione, se il soggetto fallito decide di cessare l’attività con la ripartizione del residuo, quest’ultimo sarà oggetto di tassazione in capo ai soci.

In particolare, per le società di persone, le somme ricevute, per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, costituiscono redditi di partecipazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 bis e 47, comma 7 del TUIR, assoggettabili a tassazione separata se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio della procedura concorsuale è superiore a cinque anni.

Pertanto, la dichiarazione di fallimento di una società di persone non vale ad escludere in radice la possibile percezione di un reddito derivante dalla partecipazione del socio, stante la possibilità, nel corso della procedura, dell’esercizio provvisorio dell’impresa o, dopo la chiusura del fallimento per soddisfacimento integrale dei creditori, a seguito di cessazione dell’attività con conseguente ripartizione del residuo attivo.

Nella fattispecie illustrata, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto integrata la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014.

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