L’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i possessori di azioni, o le persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 della direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, a obblighi in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, ai sensi del succitato quarto comma, di quelli previsti dalla direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, e che derivano da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, senza tuttavia conferire il potere di assicurare l’osservanza di siffatti obblighi a un’autorità di tale Stato membro, designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01