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Partecipazioni societarie e attribuzione in un trust

Chiarimenti Agenzia delle Entrate sulla tassazione della plusvalenza da cessione

23 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 401 del 2 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della plusvalenza da cessione con riferimento alla rivalutazione di partecipazioni societarie e attribuzione in un trust.

Nell’ordinamento interno, con la L. n. 296/2006, è stato modificato l’articolo 73 del Tuir con la previsione del del trust quale soggetto passivo IRES, l’introduzione delle modalità di determinazione della residenza del trust, nonché la previsione dei criteri per la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con “beneficiari individuati” (cosiddetto “trust trasparente”), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto “trust opaco”).

Per quanto riguarda il di trust “trasparente”, l’articolo 73 del Tuir stabilisce che «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» e l’articolo 44 prevede che costituiscano redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2» indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza.

Per qualificare un trust come “trasparente” è necessario che il beneficiario abbia il diritto a pretendere il pagamento di somme da parte del trustee.

Infatti il beneficiario non solo deve essere individuato in modo puntuale, ma deve anche risultare titolare del diritto a pretendere l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Per l’individuazione del reddito, nel caso di trust non commerciale (come nella fattispecie in esame), è necessario fare riferimento all’articolo 143 del Tuir e deve essere imputato per trasparenza e tassato in capo al beneficiario secondo le proprie aliquote personali.

Nel caso di specie, il Disponente del Trust è anche Beneficiario, in altri termini, in base all’atto istitutivo, i redditi prodotti dal Trust andranno ” inderogabilmente” attributi al Beneficiario/Disponente e gli eventuali dividendi verranno attribuiti allo stesso dal Trustee al momento della cessazione del Trust.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Beneficiario/Disponente può essere considerato come “beneficiario individuato” ai sensi del art. 73 del Tuir,  conseguentemente, il reddito prodotto dal Trust sarà imputato e tassato per trasparenza, in capo al medesimo Beneficiario, come reddito di capitale che concorre alla formazione del suo reddito complessivo.

Con riferimento ai dividendi distribuiti dalle Società Alfa e Beta, in linea con quanto sopra illustrato, gli stessi concorreranno integralmente alla formazione del reddito complessivo del Trust e, pertanto, saranno assoggettati a tassazione in capo al Beneficiario per trasparenza come sopra illustrato.

Relativamente alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione della Società Alfa alla Società Beta, nel medesimo periodo d’imposta, la stessa costituisce un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in capo al Trust e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 143 del Tuir.

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