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Participation exemption ex art. 87 TUIR: ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

3 Aprile 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 7/E del 29 marzo 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption di cui all’articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR.

Tale norma disciplina le ipotesi di esenzione dalla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti.

La Circolare si sofferma in particolare sui seguenti punti: esercizio di impresa commerciale e periodo di riferimento triennale ai fini del requisito della commercialità; requisito della commercialità per l’impresa in fase di start up (seguita dall’attività commerciale, ancora in atto e fase di inattività); rapporto tra start up e requisito della commercialità, anche con riferimento alle concessionarie di lavori pubblici ed alle imprese operanti nel settore energetico; immobiliari di gestione e principio di “prevalenza”; esercizio congiunto di attività commerciale e non; participation exemption e società di comodo; sussistenza dei requisiti di esenzione nell’ipotesi di holding, fra cui il caso di holding localizzate in uno Stato o territorio incluso nella lista di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2001 (c.d. black list); mancanza del requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 87 del TUIR; holding period triennale; ininterrotto possesso in caso di costituzione di diritti reali di garanzia su partecipazioni; partecipazioni da considerare cedute in via prioritaria.

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