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Passaggio generazionale dell’impresa ai discendenti ed esenzione dell’imposta sulle donazioni

18 Luglio 2019

Con Risposta all’interpello n. 257 del 17 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’esenzione dall’imposta di donazione, previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, Decreto legislativo n. 346 del 1990, per gli atti di donazione, contestuali, di quote societarie.

Nel caso sottoposto all’Agenzia, in particolare, trattasi di donazione ‘congiunta e contestuale’ dei diritti di usufrutto su quote e delle quote sociali da parte dei genitori in favore dei figli.

Con la Risposta allegata, l’Agenzia ha evidenziato come la disposizione agevolativa contenuta nell’articolo 3, comma 4-ter, del TUS vincola la fruizione dell’agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto.

Tale controllo è da verificare in capo al beneficiario (o in capo ai beneficiari in comproprietà). Pertanto, come chiarito con la Risoluzione del 26 luglio 2010, n. 75, tale controllo non deve necessariamente derivare dal trasferimento di una partecipazione già di controllo, ma può essere acquisito anche per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per atto a titolo gratuito e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso.

Nel caso di specie, considerato che le cessioni contestuali sono collegate funzionalmente, in quanto finalizzate a realizzare una complessiva finalità economica, idonea cioè a garantire il passaggio generazionale dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’agevolazione in parola.

In tale ipotesi, infatti, le suddette cessioni contestuali e congiunte di partecipazioni e di diritti di usufrutto su partecipazioni comportano, in sostanza, il totale trasferimento del controllo di diritto dai donanti ai discendenti, in comunione, realizzando, quindi, il passaggio generazionale dell’impresa dai genitori ai figli, in linea con la ratio della norma agevolativa.


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