Principio di diritto Agenzia Entrate n. 15 del 29 maggio 2019
Secondo il disposto dell’articolo 165, comma 1, del TUIR, il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia (nei limiti della quota di imposta italiana, corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo).
Pertanto, il requisito di inclusione del reddito estero nel reddito imponibile in Italia di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione Italia – Stati Uniti (e all’art. 23 del Commentario al Modello OCSE), coincide con il requisito di concorso del reddito prodotto all’estero al reddito complessivo, previsto dall’articolo 165, comma 1, del TUIR di cui, il successivo comma 10, costituisce disposizione attuativa.
Pertanto, la mancata inclusione del reddito in argomento nel reddito imponibile in Italia e quindi, il non realizzarsi della condizione del concorso del reddito estero al reddito complessivo, comporta l’impossibilità di procedere alla stessa determinazione del credito d’imposta.
Ciò vale, per coerenza, anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile (evidentemente per la parte non assoggettata a imposizione) e, quindi, anche nel caso di detassazione di una parte del reddito estero per effetto dell’applicazione dell’istituto del patent box.
L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ritenuto che in tali ipotesi la parte di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile non integri le condizioni di accreditabilità in Italia delle relative imposte scontate all’estero.