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Patent Box: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in tema di sfruttamento diretto del diritto di proprietà intellettuale

29 Aprile 2016

Fulvia Astolfi, Partner, Luigi Mansani, Partner, Serena Pietrosanti, Counsel, Luigi Quaratino, Associate, Hogan Lovells

Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent Box, il regime di tassazione agevolata introdotto dal D.M. 30 luglio 2015 per i redditi derivanti (i) dall’uso di alcuni diritti di proprietà intellettuale (“IP”); o (ii) dalla concessione degli stessi a terzi (cfr. contenuti correlati).

In breve, gli imprenditori e le società titolari di IP aventi residenza fiscale in Italia (comprese quelle non residenti aventi stabile organizzazione in Italia), che svolgano attività di R&D finalizzata allo sviluppo, al mantenimento e alla crescita del valore dell’IP, possono beneficiare di una deduzione dal reddito attribuibile all’IP (ridotta al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016) del 50% del reddito generato dall’uso diretto o indiretto, o dal trasferimento, di alcuni diritti di IP.

L’opzione per il regime di tassazione agevolata ha una durata complessiva di cinque anni ed è irrevocabile. Nei casi in cui il titolare utilizzi direttamente gli IP, questi è tenuto ad attivare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (c.d. “ruling”) al fine di definire in contraddittorio i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile.

In relazione all’utilizzo diretto del diritto di proprietà intellettuale da parte del suo titolare, l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • I criteri da utilizzare ai fini della determinazione della parte di reddito agevolata in virtù del regime del Patent Box richiedono l’assunzione dell’esistenza di un ramo d’azienda dedicato all’intangible e la creazione di un apposito conto economico riferibile all’IP.
  • I criteri e le metodologie utilizzati al fine di determinare il reddito interessato dal regime di tassazione agevolata saranno applicati in conformità alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento. La circolare consiglia di utilizzare i metodi del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price o CUP) e della ripartizione degli utili (Profit Split Methods). L’applicazione del metodo del confronto del prezzo richiede la determinazione dell’ammontare della royalty che il contribuente titolare dell’IP avrebbe ottenuto in caso di concessione dell’IP a terzi. Il metodo della ripartizione degli utili (nella forma del metodo del Residual Profit Split) richiede un processo più complesso: (i) remunerazione delle funzioni cosiddette “routinarie”, (ii) determinazione dell’extra-profitto residuo, (iii) individuazione di tutti i beni intangibili e degli altri eventuali fattori cui può essere riferito il predetto extraprofitto e (iv) imputazione della quota parte di extra-profitto a ciascun diritto di proprietà intellettuale rilevante.
  • Al fine di determinare il regime di tassazione agevolata, il contribuente titolare dell’IP deve: (i) individuare, anzitutto, il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo del bene immateriale (in conformità con i criteri concordati con l’Autorità fiscale in seguito all’attivazione della procedura di ruling, e prendendo considerazione il valore fiscale di ogni ricavo e di ogni costo); e (ii) moltiplicare il reddito agevolabile per il c.d. nexus ratio (“NR”). Ogni indennizzo derivante dall’uso illecito del diritto IP da parte di terzi sarà incluso nel calcolo dell’ammontare del reddito riferibile all’IP.
  • Il NR è dato dal rapporto tra: (a) i costi qualificati (spese di R&D sostenute internamente, vis à vis parti terze o riaddebitate – al netto di ogni mark-up applicato – da altre società del gruppo); e (b) i costi complessivi (i costi qualificati aumentati da ogni possibile mark-up applicato nel riaddebito intragruppo e da ogni acquisizione/costo di licenza dell’IP. Il meccanismo denominato “up-lift” consente di incrementare il valore dei costi qualificati di un importo pari alla differenza tra il valore totale dei costi complessivi e il valore dei costi qualificati nei limiti del 30% di questi ultimi.
  • Il NR deve essere calcolato prendendo in considerazione le spese che rilevano in virtù del principio di competenza, a prescindere dal loro trattamento contabile e fiscale e ignorando le spese di R&D che non si riferiscono ad IP agevolabili.
  • Per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, l’individuazione delle spese di R&D rilevanti ai fini del regime agevolativo può essere effettuata su base generale; a partire dal periodo d’imposta 2018, tuttavia, l’individuazione dei costi qualificati di R&D dovrà essere effettuata in maniera separata per ogni singolo intangible.
  • Le operazioni straordinarie aventi ad oggetto il trasferimento di rami d’azienda relativi agli intangibles (ad esempio fusioni, scissioni e conferimenti di ramo d’azienda) non hanno un impatto negativo sul regime di Patent Box, né sul calcolo del nexus ratio. La società risultante dall’operazione subentra nel diritto di: (i) beneficiare del regime di tassazione agevolata; e (ii) calcolare il NR sulla base delle spese sostenute dalla società conferente. Tuttavia, l’Autorità fiscale italiana si riserva la facoltà di negare i benefici derivanti dal regime agevolato nelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie siano poste in essere per fini meramente elusivi.
  • Al fine di facilitare l’accesso al regime del Patent Box, la circolare riconosce che gli effetti descritti nel precedente paragrafo sono applicabili anche alle operazioni straordinarie che coinvolgano società appartenenti allo stesso gruppo e che determinano il semplice trasferimento dei diritti legati agli intangibles (e che pertanto fuoriescono dal ramo d’azienda) a patto che siano poste in essere entro il 30 giugno 2016.
  • Nei casi in cui i contribuenti titolari di IP – che già beneficino del regime del Patent Box – vogliano includere nel regime di tassazione agevolata un intangible creato o sviluppato in periodi d’imposta successivi, la circolare precisa che, anche in questa ipotesi, è necessario attivare la procedura di ruling al fine di determinare l’ammontare del reddito risultante dal nuovo IP. Tuttavia, nel caso in cui sussista un “vincolo di complementarietà” con un altro intangible che già benefici del regime agevolato, l’Autorità fiscale italiana ritiene sufficiente che il titolare dell’IP richieda un aggiornamento del ruling già esistente, senza che sia richiesto un nuovo accordo preventivo.
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