L’utilizzo del sistema di “track and tracing” adottato in sede di Patent Box non è idoneo a soddisfare le esigenze dell’articolo 165, comma 1, del TUIR, poiché lo stesso non garantisce un livello di accuratezza tale da permettere la rilevazione e l’imputazione dei costi effettivi né sui singoli redditi percepiti, né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi, in contrasto con la finalità dell’articolo 165 del TUIR a mente del quale “La determinazione del credito d’imposta e le nuove particolari modalità di suo utilizzo […] si applicano relativamente a ciascuna controllata estera, anche se dette controllate sono residenti nello stesso Paese” (cfr. Relazione Illustrativa al decreto legislativo n. 344 del 2003).
Ne deriva che, se da un lato, i criteri utilizzati per la determinazione del Nexus ratio risultano, senza dubbio, idonei a determinare la percentuale effettiva di esclusione dal reddito, afferente all’agevolazione da Patent Box, su cui parametrare la riduzione delle imposte estere, ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR, dall’altro lato, gli stessi non possano essere validamente utilizzati per determinare, in modo analitico, l’ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
Si deve, pertanto, ritenere che il sistema di track and tracing, predisposto ai fini Patent Box, non risulti di per sé idoneo a superare “(…) le obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali (…)” previste dalla circolare n. 9/E del 2015 e che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 165 comma 1 del TUIR, non possa considerarsi derogato, per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent box, il principio di assunzione “al lordo” del reddito estero, indicato nel citato documento di prassi.