Con Risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di patent box, regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, e previsto anche per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright.
La Risoluzione chiarisce in particolare come, nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore – purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore – rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Tali prestazioni rappresentano l’espressione di quelle attività di ricerca e sviluppo obbligatorie in base alla norma.
Diversamente, non rientrano tra le attività agevolabili quelle puramente strumentali all’utilizzo del software, come l’attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, etc. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.