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Attualità

“Patent box semplificato”: aperta la consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento

22 Luglio 2019

Giorgio Massa, avvocato, Tax Director, Fabrizia Petrosino, Associate, PwC TLS

Di cosa si parla in questo articolo

In data 17 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento di attuazione del cd. “Patent Box semplificato”, la nuova procedura – introdotta dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58- per beneficiare della detassazione dei redditi derivanti dell’utilizzo di talune tipologie di beni immateriali.

Operatori economici, professionisti ed esperti del settore che intendano presentare osservazioni e commenti sono invitati a farlo entro il 24 luglio 2019, con una finestra temporale di appena una settimana dalla pubblicazione. Come noto, la novità introdotta dal Decreto Crescita, rispetto alla disciplina “ordinaria” del Patent Box, consente ai contribuenti di determinare autonomamente, in alternativa alla procedura di accordo preventivo (Ruling)in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate, il reddito agevolabile da Patent Box per un dato periodo d’imposta.

La procedura prevista dalla bozza del Provvedimento è speculare a quella per la presentazione della documentazione transfer pricing. In primo luogo, è previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’accesso all’agevolazione del Patent Box è consentita anche attraverso la comunicazione diretta attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui l’agevolazione è riferita, presentando, se necessario, una dichiarazione integrativa per i periodi d’imposta già decorsi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322. La relativa agevolazione dovrà essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta cui l’opzione si riferisce e ai due successivi.

Elemento caratterizzante della nuova procedura è che il contribuente è tenuto a predisporre “idonea documentazione” volta a comprovare la corretta determinazione del reddito agevolabile, per ciascun periodo d’imposta. Sul punto la bozza ne individua caratteristiche e contenuto, prevedendo che la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana (eccezion fatta per i documenti riferiti a operazioni con imprese estere, che potranno essere altresì redatti in lingua inglese) e firmato, mediante firma elettronica, dal legale rappresentante, con apposizione – e ciò è una rilevante novità – della marca temporale recante data non successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’idonea documentazione dovrà, inoltre, essere articolata rispettivamente in due Sezioni, A e B.

Nello specifico, la Sezione A dovrà contenere, tra le altre, informazioni comprovanti:

  • la struttura partecipativa dell’impresa, anche in relazione alle proprie imprese associate, con evidenza delle operazioni straordinarie eventualmente avvenute nel corso del periodo di riferimento (i.e., riorganizzazioni, acquisizioni e dismissioni aziendali);
  • le operazioni intercorse con imprese associate, con indicazione delle principali funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nell’ambito delle stesse;
  • il modello organizzativo dell’impresa, con dettaglio in riferimento ai dipartimenti di cui la stessa si compone, nonché del numero di risorse assegnate a ciascuno di essi;
  • un’analitica descrizione delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni impiegati dall’impresa, nell’ambito dell’ottemperamento delle attività sottostanti i processi aziendali sopra illustrati;
  • un elenco, corredato dalla relativa descrizione, dei beni immateriali di cui l’impresa si avvale e delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di mantenere ed accrescere il loro valore.

La natura prettamente qualitativa dei documenti richiesti nella Sezione A di cui sopra deve essere poi accompagnata da una serie di richieste di carattere quantitativo, che il contribuente è tenuto a presentare nell’ambito della Sezione B della documentazione richiesta. In particolare, le informazioni contenute devono essere atte a fornire per lo più quanto segue:

  • evidenze in merito alla determinazione del reddito agevolabile riferito al periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione;
  • descrizione del metodo di transfer pricing selezionato: sul punto, laddove si tratti del Comparable Uncontrolled Price Method, il contribuente ha l’onere di fornire indicazione (i) dei canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali oggetto di agevolazione, (ii) dei ricavi riconducibili a questi ultimi, (iii) del tasso di royalty a valore di mercato ai fini del calcolo della royalty implicita, (iv) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti, (v) dei proventi/oneri finanziari e delle variazioni fiscali riferibili ai beni immateriali agevolabile, nonché (vi) del calcolo del reddito agevolabile; laddove, invece, il contribuente decida di selezionare il Residual Profit Split Method, è tenuto ad indicare (i) le modalità con cui ha segregato il conto economico tra le varie funzioni aziendali, (ii) la remunerazione delle funzioni routinarie individuate a seguito dello svolgimento di un’apposita analisi funzionale, nonché (ii) il risultante calcolo del reddito agevolabile.

L’Agenzia consente al contribuente altresì la facoltà di selezionare un qualsiasi altro metodo reputato idoneo, purché i calcoli effettuati siano comprovati da prospetti adeguatamente predisposti e si dia effettiva evidenza della non praticabilità dei metodi sopra citati (comunemente più utilizzati).

Come già anticipato, gli oneri documentali a carico del contribuente sono effettivamente costituiti in prevalenza da informazioni la cui disclosure era già stata richiesta nel Provvedimento del 29 settembre 2010, in ambito di predisposizione della documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento. L’articolo 2.3 dello schema di provvedimento, infatti, prevede che il contribuente che abbia già dato evidenza di alcune delle informazioni richieste a supporto della procedura di “Patent Box semplificato” nella documentazione sui prezzi di trasferimento, possa adempiere all’onere documentale richiesto, effettuando un mero richiamo.

Il possesso della documentazione di cui al punto 2 deve poi essere comunicato all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si intenda beneficiare dell’agevolazione. Inoltre, il contribuente ha l’onere di consegnare tale documentazione all’Amministrazione finanziaria decorsi al massimo 20 giorni dalla relativa richiesta, salva sempre la facoltà in capo all’autorità fiscale di richiedere ulteriori informazioni a carattere integrativo, da fornirsi entro 7 giorni. Laddove il contribuente ometta di comunicare il possesso della documentazione in esame ovvero la fornisca tardivamente o con l’indicazione di informazioni non chiare, è preclusa a quest’ultimo la possibilità di avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Considerata la significativa mole di informazioni richieste, l’Agenzia delle Entrate ha previsto inoltre un regime semplificato per le piccole e medie imprese che, in considerazione della ridotta dimensione aziendale e della conseguente minore quantità di informazioni riguardo al business svolto, possono optare per la presentazione di documentazione più limitata, nonché, laddove ritenuto più agevole, beneficiare di analisi economiche di benchmark a carattere standardizzato, già predisposte centralmente dall’Ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Grandi Contribuenti, avanzando una specifica richiesta a mezzo email o posta elettronica certificata.

Si noti, inoltre, che la mancata predisposizione della documentazione in esame ovvero la dichiarazione di informazioni non rispondenti al vero comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale dell’agevolazione da Patent Box, nonché la conseguente applicazione di interessi e sanzioni correlate. La documentazione risulterà idonea solo laddove sia tale da fornire all’Amministrazione finanziaria una chiara evidenza dei processi aziendali e delle modalità di determinazione del reddito agevolabile.

A questo proposito, appare incoerente l’equiparazione, ai fini dell’invalidità della documentazione predisposta, delle cause dell’assenza di documentazione e della sua infedeltà con la mera mancanza di sottoscrizione, che può essere sanata – anche per la dichiarazione dei redditi – mediante richiesta da parte dell’Agenzia.

Chiarite le modalità operative con cui il contribuente che intenda farlo può beneficiare dell’agevolazione in via diretta ed autonoma, la bozza di provvedimento in esame disciplina le modalità per l’utilizzo della nuova procedura anche da parte dei contribuenti che avevano già avviato una procedura di accordo preventivo ma tuttavia non ancora conclusa. In tal caso, il contribuente può esercitare l’opzione del “Patent Box semplificato” in esame, comunicando irrevocabilmente, a mezzo PEC o raccomandata a/r da trasmettersi all’Ufficio con il quale la procedura di cui al su menzionato art. 31-ter è in essere, la propria volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling.

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