Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021 il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, con cui è stato emanato il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato (c.d. Patrimonio Rilancio).
Il Patrimonio Rilancio è costituito da CDP S.p.A. al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “COVID-19” ovvero a condizioni di mercato.
Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: hanno sede legale in Italia; non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.
Il presente Regolamento definisce in particolare:
- i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;
- i contenuti essenziali del Regolamento del Patrimonio Destinato; c) i criteri di valutazione della congruità del Patrimonio Destinato;
- i criteri e le modalità di restituzione al Ministero dell’economia e delle finanze da parte di CDP S.p.A. della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalità per cui è costituito il Patrimonio Destinato;
- i criteri, le condizioni e le modalità di operatività della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato;
- la remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato.
Il decreto entra in vigore a partire dal 25 marzo 2021.