Con sentenza n. 1790 del 02 dicembre 2011 il Tribunale di Reggio Calabria affronta una controversia connessa ad un investimento in titoli Lehman Brothers appartenenti all’elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento Patti Chiari.
Di particolare interesse la disamina che il Tribunale svolge sulla sussistenza, in capo alla banca, di un obbligo informativo sull’andamento dei titoli derivante da fonte convenzionale.
Nell’ordine di investimento, infatti, era presente il seguente periodo: “sono informato dell’esistenza dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio rendimento Patti Chiari e delle sue finalità; il titolo fa parte dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento Patti Chiari emesso alla data dell’ordine. N.b. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall’elenco successivamente alla data dell’ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell’elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio”.
Secondo il Tribunale, l’inserzione di questo ulteriore contenuto, sottoscritto in calce all’ordine da entrambe le parti, ed aggiuntivo rispetto a quello, standardizzato, tipico dell’ordine di investimento, costituisce una vera e propria pattuizione contrattuale, ed integra dunque una fonte di obblighi di natura convenzionale specificamente assunti dalla banca nei confronti del suo cliente investitore.
Ed in particolare, il fatto in sé dell’adesione al Consorzio Patti Chiari comporta, per gli istituti di credito aderenti, l’assunzione, nei confronti dei propri clienti, di specifici obblighi informativi diversi ed ulteriori da quelli contenuti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.
A tal proposito il Tribunale osservare come la finalità del Consorzio Patti Chiari sia quella di fornire strumenti concreti per capire di più, e scegliere meglio, i prodotti finanziari; la sua precipua funzione è dunque quella di costituire uno strumento infornavo per rendere disponibile a tutti i risparmiatori in modo semplice e gratuito le stesse informazioni finanziarie che usano le banche per fare le loro scelte di investimento.
Ne consegue che le banche che aderiscono a Patti Chiari si impegnano a fornire ai propri clienti una chiara informativa prima, durante e dopo le scelte di investimento; prima perché gli operatori spiegano l’iniziativa allo sportello a tutti i clienti; durante, perché negli ordini di acquisto di titoli obbligazionari è indicato esplicitamente se il titolo fa parte dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento; dopo perché si viene informati su eventuali variazioni e viene inoltre stabilito che, siccome il rischio di un titolo può variare nel tempo, il titolo stesso può uscire dall’elenco, nel qual caso se l’aumento del rischi che causa l’uscita dall’elenco è modesto, il cliente viene informato al primo estratto conto successivo o comunicazione periodica della banca; se invece l’aumento del rischio è rilevante, cioè il titolo passa direttamente dall’area del basso rischio ad un livello di rischio significativo, si viene informati entro due giorni.